TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 128.
(Interventi in favore del marchio «made in Italy»).

Art. 128.
(Interventi in favore del marchio «made in Italy»).

      1. Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, il

      1. Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,


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fondo istituito per le azioni a sostegno del «made in Italy» è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del «made in Italy» è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo.
       1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è prioritariamente destinato alle aziende che siano in possesso del documento unico di regolarità contributiva.
       1-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

          a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea»;

 

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».

 

      1-quater. Allo scopo di potenziare l'attività di promozione e sviluppo del «made in Italy», anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto


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 tecnologico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che è contestualmente abrogato. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 

Art. 128-bis.
(Collettività italiane all'estero).
       1. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e la promozione culturale a loro favore, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero nonché il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.